Art. 2.
(Princìpi ispiratori).

      l. Costituiscono princìpi ispiratori per la realizzazione dei servizi di cui all'articolo 1:

          a) la tutela della vita in tutte le sue fasi, fin dal concepimento, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia;

          b) il riconoscimento dell'alto valore della maternità e della paternità;

          c) la valorizzazione della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, istituzione finalizzata al servizio della vita, all'istruzione e all'educazione dei figli, soggetto politico garante dei diritti inviolabili della persona e dell'adempimento dei doveri di solidarietà familiare, intergenerazionale e sociale;

          d) l'attribuzione alle associazioni familiari e femminili e alle organizzazioni senza scopo di lucro, che promuovono la cultura familiare, ai sensi degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 53 della Costituzione, della funzione di istituzioni sociali, costituite nell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini conformi all'ordinamento sono recepiti come fini pubblici ai sensi della presente legge;

          e) il rispetto del principio di sussidiarietà delle istituzioni pubbliche nei confronti della famiglia.